Pratiche catastali

Dal 1° luglio 2010 è scattato l’obbligo di allineare i dati catastali nei rogiti e nei contratti di locazione, cioè la realtà deve corrispondere con le risultanze del catasto, obbligo previsto dall’art. 19 (rubricato “Aggiornamento del catasto”) del D.Lg. 78/2010. Di seguito il testo della norma:

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    “14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è stato aggiunto il seguente comma: 1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari “.
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    15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010”. Le norme in esame si applicano dunque agli atti pubblici e ai contratti privati autenticati tra vivi: ne sono dunque esclusi gli atti relativi a trasferimenti mortis causa. Gli atti cui si applicano le nuove norme devono inoltre avere ad oggetto “il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti”: così, mentre sono esclusi i contratti preliminari, non essendovi alcuna precisazione in merito alla natura dei diritti reali, sono da ritenersi inclusi i contratti costitutivi di diritti reali di garanzia e di servitù. Peraltro, circa l’applicabilità delle norme in esame anche agli atti costitutivi di ipoteca, le posizioni sono divise: da un lato vi è chi, in considerazione della natura costitutiva dell’iscrizione ipotecaria ritiene esclusi tali atti, mentre dall’altro è comunque necessario evidenziare che la costituzione dell’ipoteca non è effetto della sola iscrizione, ma di una fattispecie complessa che comprende anche l’atto di concessione. In considerazione di ciò, e anche sulla base di un atteggiamento ispirato ad un’opportuna prudenza, così come evidenziato anche dalle prime analisi della disciplina, la norma troverà probabilmente applicazione anche per gli atti di cui si è appena detto.

Visure Catastali

Lo studio è a disposizione per la ricerca e la fornitura di visure catastali.

Tale documento permette di ottenere informazioni a proposito di tutti gli immobili intestati a un unico soggetto o di un singolo immobile.

La visura contiene la rendita catastale aggiornata, l’elenco dei vani e la superficie catastale, la categoria dell’immobile e tutte le altre informazioni annesse

Intestatari: di chi è un bene e quali beni appartengono a un determinato soggetto

Attraverso la richiesta degli intestatari è possibile sapere, ad oggi, a chi risulta intestato un determinato immobile o quali beni risultano intestati a un determinato soggetto fisico o giuridico.

La richiesta può essere fatta per singola provincia e per un massimo di 100 unità immobiliari. Per richiedere l’elenco completo dei beni intestati a un soggetto, per eventuali eccedenze o per ulteriori 100 unità viene richiesta un’integrazione di € 7,00 + iva per ogni successiva richiesta.

Se si desidera conoscere l’intestatario di un bene, la richiesta deve essere presentata per ogni singolo immobile.

La richiesta dell’intestatario non comprende i dati di classamento (consistenza, destinazione d’uso e rendita), ma esclusivamente i dati catastali e l’indirizzo dei fabbricati.

Elenco fabbricati con rendita

La visura dell’elenco di un fabbricato consente di conoscere tutti i subalterni censiti in un fabbricato, per ogni singola particella, l’attuale situazione dell’immobile completa di rendita aggiornata, vani e/o superficie, categoria, etc.

Questo tipo di visura non consente di conoscere l’intestatario dell’immobile.

Planimetria catastale di fabbricati urbani

La richiesta della Planimetria Catastale Ufficiale consente di ottenere la planimetria di un fabbricato urbano attualmente in vigore al catasto.

Il documento viene rilasciato in carta semplice, legalmente valida per banche o notai, e viene prelevato direttamente dalla banca dati catastale.

È possibile richiedere la planimetria catastale di immobili di qualunque tipologia, dall’appartamento all’ufficio, fino a botteghe o garage.

Calcolo della superficie

Tale richiesta consente di ottenere un documento che attesta la superficie utile e calpestabile di un fabbricato, calcolata graficamente su una planimetria.

La planimetria dell’immobile non è compresa nel servizio.

Elaborato planimetrico

I geometri dello studio Roccasalva sono a disposizione per realizzare l’Elaborato Planimetrico di un fabbricato urbano, completo di elenco dei subalterni, depositato e attualmente in vigore al catasto.

Qualora non fosse possibile produrre un elaborato meccanizzato per la particella richiesta, forniamo un estratto di mappa e l’elenco dei subalterni.

Estratto di mappa per terreni

Ci occupiamo della richiesta dell’estratto catastale di mappa terreni in formato A3 o A4, rilasciata dall’Agenzia del Territorio, comprensiva di aggiornamenti eseguiti fino alla data della richiesta.

Voltura o riunione di usufrutto

Nel nostro studio potete richiedere l’aggiornamento delle intestazioni catastali all’attuale stato e la voltura di documenti non ancora presenti nella banca darti del Catasto Italiano.

Denuncia di variazione dell’indirizzo

Potete richiederci la variazione toponomastica relativa ai fabbricati e finalizzata all’aggiornamento di via, numero civico, interno e scala. Il servizio è noto anche con il nome di DOCFA.

Denuncia di variazione dell’unità immobile urbana

Effettuiamo il servizio DOCFA anche per la denuncia di variazione catastale di unità immobiliari urbane necessario per le seguenti tipologie di variazioni:

  1. Planimetrica: Divisione, Frazionamento per trasferimento di diritti, Fusione, Ampliamento, Demolizione totale, Demolizione parziale, Diversa distribuzione di spazi interni, Ristrutturazione, Frazionamento e fusione;
  2. Ultimazione di fabbricato urbano, quando l’immobile risultava il corso di costruzione e oggi è ultimato.
  3. Di Destinazione d’uso da – a.
  4. Altre: qualora la motivazione che dà luogo alla variazione catastale non sia compresa tra quelle codificate sopra;
  5. Per Presentazione planimetria mancante, non risulta mai stata presentata la planimetria;
  6. Per Modifica d’Identificativo catastale.

Assistenza alla rettificazione di intestazioni

Ci occupiamo di rettifica intestazioni nel caso in cui ci siano incongruenze nella situazione catastale dei propri immobili.
Effettuiamo l’inoltro delle richieste di rettifica dei dati catastali all’Agenzia del Territorio provvedendo a elaborare la vostra richiesta e inoltrarla all’ufficio competente. Segnalare l’errore riscontrato e richiedere la rettifica è fondamentale.

Di seguito gli errori da segnalare:

  • cognome e nome (o denominazione per le aziende)
  • codice fiscale
  • luogo e data di nascita (sede legale per le aziende)
  • diritti e quota di possesso

PREVENTIVI GRATUITI

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