Rilascio Attestato di Certificazione Energetica (APE)

La certificazione energetica ha l’obiettivo di rendere note le caratteristiche energetiche del “sistema edificio-impianto” che un individuo si appresta ad acquistare o affittare, al fine di consentire una scelta più consapevole.

All’interno dell’Attestato di Certificazione Energetica (APE) è presente il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale EPH,un indicatore in grado di determinare la classe energetica dell’edificio in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alla tipologia di impianti installati.

La scala sulla quale viene indicata la classe energetica dell’edificio consente a chiunque di comprendere a colpo d’occhio se u edificio consuma molta o poca energia. Essa, infatti, è costituita da otto caselle colorate dal verde (il più basso fabbisogno energetico) fino al rosso (che contraddistingue il più alto).

L’indicatore EPH viene calcolato in maniera univoca e con metodologia standardizzata, in modo da escludere qualunque tipologia di interpretazione soggettiva da parte di chi esegue il processo di certificazione.

 

L’APE deve essere redatto e asseverato da un Soggetto certificatore, registrato al catasto energetico e accettato tramite timbro dal Comune di competenza e ha una validità di 10 anni.

Il Certificatore Energetico

Può ricoprire il ruolo di Certificatore Energetico chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • è abilitato all’esercizio della professionale e regolarmente iscritto all’ordine o al collegio professionale
  • ha esperienza almeno triennale in materia, attestabile dall’Ordine o dal Collegio
  • ha frequentato e superato l’esame finale uno dei corsi di formazione in materia accreditati dalla Regione
  • non è proprietario dell’edificio che deve certificare

non è stato coinvolto personalmente o in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda che ha progettato, costruito o amministrato l’edificio o gli impianti in esso presenti; che fornisce energia, gestisce o effettua manutenzione agli impianti; che sia connessa alla funzione di RSPP (servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626); che sia connessa alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In quali casi è obbligatoria la certificazione energetica dell’edificio

Punto 9 della DGR VIII/8745

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:

  • dal 1° settembre 2007:
    • edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
    • per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
    • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
    • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
  • dal 1° gennaio 2008:
    • contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
    • provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
    • dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
    • contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
  • dal 1° luglio 2009: trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

dal 1° luglio 2010: contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

In quali casi non è prevista la certificazione energetica dell’edificio

Punto 3.2 della DGR VIII/8745

Sono escluse dall’applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

 

Punto 9 della DGR VIII/8745

(9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.

(9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.

La targa energetica

La targa energetica nasce con l’approvazione del DGR VIII/8745 per rendere visibile e tangibile la qualità energetica di un edificio.

La targa può essere richiesta dal Soggetto certificatore per qualunque classe di consumo ed è obbligatoria per gli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico qualora l’ACE si riferisca all’intero edificio, comprese tutte le sue unità immobiliari.

La targa energetica è realizzata in alluminio riciclato e il colore dipende della corrispondente classe energetica di appartenenza:

  • per le classi A+ e A: color ORO
  • per le classi B e C: color ARGENTO
  • per le classi D, E, F e G: color BRONZO.

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